(massima n. 1)
In tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della responsabilitą penale per il delitto associativo non rileva la mera qualitą di «uomo d'onore» derivante da una pregressa investitura, ma occorre riscontrare la fattiva partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione.