(massima n. 1)
In tema di rapina impropria, il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia indicato nell'art. 628, comma 2, c.p. non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioč, nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di «flagranza» o «quasi flagranza». (Fattispecie relativa ad illecito impossessamento, avvenuto in provincia di Firenze, di un'autovettura, guidata sino a Cassino, dove il conducente, autore del furto, fu costretto a fermarsi dalla polizia stradale per un illecito concernente la sua condotta di guida e usņ resistenza ai pubblici ufficiali che gli avevano intimato l'alt; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, in ragione del numero delle ore trascorse fra i due episodi, escluso che nell'episodio ricorresse un'ipotesi di rapina impropria).