(massima n. 1)
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto al fine di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera se il testimone, pur avvertito della facoltà di astenersi, abbia comunque deposto affermando il falso o negando il vero, atteso che la facoltà di astenersi concede al potenziale teste una scelta, facendo venire meno l'inevitabilità del nocumento derivante da una testimonianza veritiera, e perciò uno dei presupposti presi in considerazione dal citato art. 384 c.p. ai fini della esclusione della punibilità.