(massima n. 1)
Attesa la qualificabilità del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. come reato di pura condotta, ed avuto riguardo alla nozione di “atti sessuali” cui la norma incriminatrice si riferisce, deve escludersi la configurabilità del tentativo, vertendosi invece in ipotesi di reato consumato, qualora la condotta posta in essere sia consistita in comportamenti in sé stessi riconducibili alla sfera della sessualità umana e tali da coinvolgere, nella loro connotazione oggettiva, la corporeità sessuale della persona offesa compromettendo la libertà di autodeterminazione di quest'ultima ed al tempo stesso realizzando il risultato di eccitare o sfogare l'istinto sessuale del soggetto attivo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto la sussistenza del reato consumato di violenza sessuale in un caso in cui il soggetto attivo aveva costretto la persona offesa a masturbarlo nonché a subire degli strofinamenti con il pene in erezione sul fondo schiena).