(massima n. 1)
Poiché l'art. 18 della L. 25 giugno 1999 n. 205 ha abrogato, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 341 c.p., il comportamento di chi offenda l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, va riqualificato come ingiuria (art. 594 c.p.), con la conseguenza che, se, al momento della entrata in vigore della suddetta legge, il giudizio sia ancora in corso, va dichiarata la improcedibilitą dell'azione penale per difetto di querela.