(massima n. 1)
La sentenza pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 444 c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., qualora risulti viziata per erronea qualificazione giuridica del fatto e da conseguente errato proscioglimento, deve essere annullata con rinvio, poiché, in attuazione dell'art. 627 c.p.p., il giudice cui è stato rimesso il processo, dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati ed effettuare i riscontri fattuali indicati, sicché solo a lui è demandato valutare se sussistano ancora le condizioni per poter decidere il procedimento con il rito alternativo del c.d. patteggiamento.