(massima n. 2)
Il delitto di cui all'art. 270 bis c.p. è un reato contro la personalità internazionale dello Stato, collocato nel Libro II, Titolo I, Capo I del codice penale; detta personalità riguarda lo Stato italiano, in quanto i beni giuridici attinenti gli Stati esteri collocati nel Capo IV dello stesso Titolo I. Ne consegue che se la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l'ordinamento costituzionale italiano, si è al di fuori del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 270 bis c.p.; né può ritenersi che il programma di compimento di atti violenti, con finalità di eversione, per quanto indirizzato verso uno Stato straniero, finisca per risolversi in una lesione dell'ordinamento costituzionale italiano, quale delineato dai principi fondamentali della Costituzione. Ed invero, pur se inserito nella categoria dei reati di pericolo presunto iuris et de iure, il reato di cui all'art. 270 bis c.p. postula l'esistenza di un'associazione che abbia il fine dell'eversione dell'ordine democratico con il compimento di atti di violenza, sicché la mancanza del detto fine eversivo dell'ordinamento costituzionale italiano rileva non solo sotto il profilo soggettivo, ma «anticipatamente» anche sotto il profilo dell'elemento materiale, poiché l'associazione, non avendo la finalità richiesta dalla legge, non integra il reato di cui all'art. 270 bis c.p.