(massima n. 1)
In tema di misure interdittive, non sussiste interesse alla impugnazione avverso il provvedimento applicativo qualora la misura, per qualunque ragione, abbia perso medio tempore efficacia. L'interesse a impugnare, di cui all'art. 568, comma quarto, c.p.p., non č riconoscibile infatti con riferimento al perseguimento di effetti diversi da quelli ai quali č preordinata la procedura incidentale de libertate in esame, che adempie alla sola funzione di assicurare un controllo rapido del provvedimento, attraverso una decisione del tutto autonoma, non idonea a integrare il titolo per una eventuale domanda di riparazione pecuniaria (prevista solo per la ingiusta detenzione). Né sussiste alcun effetto giuridico extrapenale pregiudizievole per l'indagato quale conseguenza dell'applicazione di una misura interdittiva che abbia poi perso di efficacia, in quanto, ove si considerino in particolare gli aspetti disciplinari, il relativo procedimento č caratterizzato dalla completa autonomia di valutazioni rispetto a quello penale.