(massima n. 1)
Atteso il principio secondo cui deve riguardarsi come inammissibile per mancanza di attuale interesse qualsiasi impugnazione che non si collochi nella prospettiva dell'eliminazione di un effetto primario e diretto del provvedimento impugnato, deve escludersi l'ammissibilitą del ricorso per cassazione proposto avverso ordinanza confermativa dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva (nella specie, sospensione dall'esercizio della professione medica), la cui efficacia sia nel frattempo venuta meno per decorso del tempo.