(massima n. 1)
Attesa l'applicabilitą, anche in favore di soggetti che siano stati condannati per taluno dei reati previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, dell'affidamento in prova in casi particolari, quale ora previsto e disciplinato unicamente dall'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (dopo l'espressa abrogazione dell'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario, disposta dall'art. 3 della legge 27 maggio 1998 n. 165), deve ritenersi che sia tuttora applicabile, per i medesimi soggetti, anche la disciplina della sospensione dell'esecuzione in caso di presentazione dell'istanza di affidamento terapeutico, prevista dall'art. 91 del citato T.U., dovendosi escludere l'abrogazione implicita di detta ultima disposizione per effetto dell'art. 1 della summenzionata legge n. 165 del 1998, introduttivo del nuovo testo dell'art. 656 c.p.p., nella parte in cui esso pone, in generale, il divieto di sospensione dell'esecuzione nei confronti di tutti i condannati per delitti di cui al richiamato art. 4 bis ord. pen.