(massima n. 1)
Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, previsto dall'art. 656, comma 7, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998 n. 165, opera — trattandosi di norma processuale e non sostanziale — anche nel caso che la relativa istanza sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della citata legge di modifica.