(massima n. 1)
I provvedimenti emessi dal pubblico ministero, ivi compresi quelli attinenti alla libertą personale, sono inoppugnabili in quanto si tratta di atti non giurisdizionali e privi di efficacia propriamente decisoria, sicché l'interessato, che intenda far valere i propri diritti, deve rivolgersi al giudice di volta in volta competente. (Nella fattispecie, relativa a domanda di sospensione dell'esecuzione di pena gią iniziata, il condannato, al fine di ottenere la sospensione di essa, avrebbe dovuto rivolgersi al magistrato competente in relazione al luogo della esecuzione, e non al pubblico ministero che l'aveva disposta).