(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilità tra la qualità di associato ad organizzazione criminale di stampo mafioso e circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, dovendosi considerare che da un lato anche il non associato a sodalizi criminosi può agire con metodi mafiosi e, dall'altro, che l'associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione.