(massima n. 1)
Il giudice di legittimità non può compiere scelte tra diverse ipotesi ricostruttive ma ben ha il potere di esaminare la motivazione della sentenza gravata per decidere se essa sia completa e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti (cosiddetta giustificazione esterna), o debba invece considerarsi lacunosa e frammentaria per non aver vagliato tutti gli elementi decisivi a disposizione e che, se esaminati, avrebbero potuto avere concreta incidenza sul giudizio finale, ovvero se siano state date risposte esaustive alle obiezioni difensive delle parti. (Nella fattispecie viene censurata la sentenza di merito per la mancata considerazione di alcuni dati certi di evidente rilevanza, nonché delle ragioni addotte dalla difesa per la rinnovazione del dibattimento, e per la debolezza delle argomentazioni a sostegno dell'infondatezza di un'ipotesi ricostruttiva del fatto).