(massima n. 1)
In materia di misure di prevenzione il provvedimento con cui il giudice dispone una cauzione deve ritenersi in base al principio di tassativitą di cui all'art. 568, comma primo, c.p.p., che opera anche in siffatta materia inoppugnabile non essendo prevista dalla legge, nei suoi confronti, alcuna forma di gravame. (La S.C., peraltro, non ha ritenuto invocabile, nella specie, l'art. 111 della Cost. poiché non si versa in materia di libertą personale).