(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale al fine di rettificare le generalità del magistrato della Procura Generale della cassazione che abbia rassegnato le conclusioni scritte in sede di provvedimento ai sensi dell'art. 611 c.p.p., stante l'assenza di qualsiasi interesse istituzionale alla rettifica, in considerazione dell'impersonalità dell'ufficio e della fungibilità delle relative funzioni.