(massima n. 1)
In applicazione del principio tempus regit actum e mancando un'apposita disciplina transitoria, deve ritenersi che, anche nel caso di ordini di carcerazione per espiazione di pena emessi prima dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n. 165 (introduttiva della nuova formulazione dell'art. 656 c.p.p.), e non ancora eseguiti, trovi applicazione la disciplina della sospensione dell'esecuzione prevista dal comma 5 del citato art. 656 c.p.p.