(massima n. 1)
L'eventuale mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, regolarmente emessi, va eccepita immediatamente con la richiesta di riesame, al fine di consentire alla difesa e al giudice di verificare la legittimitą delle intercettazioni e, in tal caso, spetta al tribunale disporne l'acquisizione. Qualora,invece, l'acquisizione della prova sia avvenuta in base a decreti regolarmente emessi e trasmessi, deve escludersi la possibilitą per il giudice di rilevarne di ufficio l'inutilizzabilitą per asserita incongruitą della motivazione, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilitą effettiva, per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa.