(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. può anche essere meramente enunciativa. Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena.