(massima n. 1)
La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, giacché la sanzione processuale dell'inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 c.p.p. (inutilizzabilità generali), ovvero da una specifica previsione — che nel caso non è rinvenibile nell'ordinamento — della sanzione in relazione a un'acquisizione difforme dai modelli legali (inutilizzabilità speciali). Tuttavia, tale deposizione testimoniale — in quanto diretta a introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in una maniera difforme da quella desumibile dalla disciplina di cui al capo IV del titolo III del codice di procedura penale, posta a garanzia dei diritti della difesa — deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 c.p.p.