(massima n. 1)
La configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628, comma secondo, c.p.) presuppone inderogabilmente l'avvenuta sottrazione della cosa. Mancando, quindi, tale presupposto — come si verifica nel caso in cui l'agente, sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi altrimenti l'impunità — il fatto non può essere qualificato come tentativo di rapina impropria dandosi luogo invece alla configurabilità, oltre che del tentato furto, anche dell'altro autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza o la minaccia.