(massima n. 1)
Nel caso che le parti contraenti abbiano concordato il diritto di recesso, mediante la corresponsione della caparra o del doppio di questa (caparra penitenziale), il contratto si risolve per semplice volontā di una delle parti, senza che occorra accertare la inadempienza. In tale ipotesi per l'acquisizione della caparra o per il sorgere dell'obbligo del pagamento del doppio di essa non č necessario l'esperimento dell'azione di risoluzione.