(massima n. 1)
La commissione, entro il termine di legge, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole (nella specie accertata con sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello), determina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente decisione, a nulla rilevando che questa sia stata assunta a seguito della procedura di cui agli artt. 444 e seguenti c.p.p.