(massima n. 1)
Nel contratto per persona da nominare — che viene disciplinato dalla legge, sotto il profilo sistematico e funzionale, come applicazione dell'istituto della rappresentanza — il contraente che si è riservato la facoltà di nomina assume la veste di rappresentante della persona da designare e il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi ancora prima della nomina dell'eligendo, non esistendo incertezza sulla esistenza di un contraente, ma soltanto sulla circostanza se allo stipulante debba sostituirsi o meno altra persona che prenderà il suo posto con effetto retroattivo. Conseguentemente, il contraente che ha esercitato la facoltà di riserva, può validamente porre in atto tutte le manifestazioni di volontà necessarie al perfezionamento del negozio, senza che sia necessario un mandato preventivo della persona da nominare sino al momento in cui questa verrà indicata.