(massima n. 1)
Le modifiche introdotte dalla legge n. 165 del 1998 (c.d. legge Simeone) hanno mantenuto inalterata la disciplina delle misure alternative per i tossicodipendenti prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990. Pertanto, quando il condannato proponga istanza di concessione di una delle due misure alternative previste rispettivamente dagli artt. 90 e 94 del medesimo D.P.R. n. 309 del 1990 (sospensione della esecuzione della pena detentiva o affidamento in prova al servizio sociale), il potere di sospensione della esecuzione del pubblico ministero trova fondamento in quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'art. 91 del decreto stesso, e non nella nuova formulazione del comma 5 dell'art. 656 c.p.p. Ne deriva che per la sospensione della esecuzione in favore dei tossicodipendenti non si applica la preclusione derivante dal titolo di reato, prevista dallo stesso art. 656, comma 9, lett. a), del codice di rito.