(massima n. 1)
Anche in caso di risoluzione del contratto, il diritto del contraente non inadempiente di trattenere la caparra confirmatoria fino alla liquidazione dei danni pretesi, comporta pur sempre a carico di detta parte l'onere di provare i danni medesimi, secondo i principi generali. Con la conseguenza che, in difetto di una tale prova, la funzione di garanzia della caparra si esaurisce, ed ancorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per colpa dell'altro contraente la caparra stessa deve essere restituita.