(massima n. 1)
Il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale previsto dall'art. 609 septies c.p., introdotto con legge 15 febbraio 1996, n. 66, include l'ipotesi in cui il fatto è commesso dal genitore; ipotesi che si correla, in assenza di limitazioni o di specificazioni, non solo alla fattispecie dell'art. 609 bis, ma anche a quelle successive degli artt. 609 ter e quater. La procedibilità di ufficio dei reati sessuali nei confronti dei minori degli anni quattordici, allorché gli autori siano soggetti a loro legati da alcuno dei vincoli previsti dalla norma, è limitata soltanto ai più gravi casi in cui il fatto sia commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità; di contro allorché autore sia il genitore o altro soggetto legato al minore dai suddetti vincoli, essa viene estesa a qualsiasi atto sessuale anche non violento, commesso in suo danno, di cui all'art. 609 quater.