(massima n. 1)
La disciplina relativa alla sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p., nella formulazione introdotta con la L. 27 maggio 1998 n. 165, può trovare applicazione esclusivamente nei confronti di condannati che non si trovino già detenuti in carcere e quindi non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 9, nei confronti di coloro che al momento dell'esecuzione si trovano in carcere in espiazione pena per fatto oggetto di condanna diversa da quella da eseguire.