(massima n. 1)
Nell'ipotesi di rilascio di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente chieda ed ottenga la pronuncia di risoluzione del contratto, con condanna dell'altra parte al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, la caparra confirmatoria non perde la sua funzione di garanzia per la concreta realizzazione dell'indennizzo che verrą eventualmente liquidato, con conseguente diritto del creditore a trattenere la caparra stessa sino alla conclusione del giudizio sulla liquidazione dei danni.