(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari personali, qualora il provvedimento coercitivo venga impugnato dal solo indagato, l'avviso dell'udienza va notificato ad entrambi i difensori di fiducia cui l'indagato ha diritto; qualora, invece, il riesame sia richiesto dal difensore, avente personale diritto all'impugnativa, l'avviso dell'udienza in camera di consiglio va notificato (in caso di assistenza da parte di due difensori), solo a quello che abbia sottoscritto la richiesta, quale parte del procedimento. L'altro difensore, tuttavia, pur senza avere diritto all'avviso, può comparire, ed in tale caso la sua mancata audizione comporta una nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.