(massima n. 1)
In tema di reato continuato, nel caso in cui, per il primo reato, separatamente giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, tale beneficio non si estende automaticamente alla seconda condanna, in quanto la unificazione tra più reati avviene ai soli fini della determinazione della pena. (La Cassazione ha ritenuto che la locuzione «si può concedere la sospensione contenuta in motivazione» non possa essere presa in considerazione come statuizione, in quanto il beneficio, non indicato nel dispositivo, non era stato né richiesto né emendato in sede di patteggiamento).