(massima n. 1)
Nel determinare la pena, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ma ciò non comporta che il relativo apprezzamento debba convergere in un'unica direzione, giacché è possibile che alcuno di tali elementi sia ritenuto di valenza tale da sopravanzare quelli di segno opposto pur verificati.