(massima n. 1)
Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304, comma 2, c.p.p.), la particolare complessità del dibattimento può essere ritenuta dal giudice dell'appello ancor prima della decisione sulle richieste di rinnovazione dell'istruttoria, quando si mostri altamente gravoso e temporalmente dispendioso l'esame delle istanze avanzate dalle parti o quando ne appaia probabile l'accoglimento con conseguente appesantimento delle cadenze processuali. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la valutazione di particolare complessità del dibattimento da parte del giudice di appello può legittimamente essere effettuata anche con riferimento ad ulteriori e diversi parametri quali il numero degli imputati, la quantità e la qualità delle imputazioni, il numero e la difficoltà delle questioni da discutere).