(massima n. 1)
L'art. 1385, secondo comma, c.c. — il quale riconosce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra (confirmatoria) o esigendo il doppio di essa — disciplina il caso in cui tale parte si avvale della funzione tipica della caparra ed intende, con il recesso, determinare l'estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto, sia dell'inadempimento di esso, sicché non è applicabile quando la parte suindicata, avvalendosi del normale rimedio della risoluzione, intende realizzare gli effetti propri dell'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1385 citato.