(massima n. 1)
La sussistenza del reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) non è esclusa né dall'eventuale illegittimità del sequestro, né dalla apposizione dei sigilli solo su una parte dell'immobile sequestrato, perché questi sono apposti a tutela del vincolo che riguarda l'integrità e la non modificabilità dell'intera zona sequestrata ed investe qualsiasi attività vi si svolga in contrasto con il vincolo stesso.