(massima n. 1)
Non vi è contrasto tra il diniego in appello della sospensione condizionale della pena perché i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato non consentono un giudizio prognostico favorevole sul fatto che lo stesso si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati e la concessione in primo grado delle attenuanti generiche, non ostandovi l'esistenza dei precedenti penali perché non di particolare gravità. Ed invero, si tratta di valutazioni diverse e con finalità differenti, l'una volta a considerare la personalità del reo ai fini della proporzionalità e dell'adeguatezza della pena nel contesto valutativo generale proprio delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p. e, quindi, con riguardo alla natura e alla consistenza dei precedenti penali; l'altra orientata, invece, a prevenire, in funzione condizionale e quindi disincentivante, la commissione di ulteriori attività criminose e perciò a dar rilievo al numero, oltre che alla gravità, dei precedenti in un giudizio probabilistico in cui non può essere indifferente la propensione a delinquere.