(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, la reiterazione del beneficio nei confronti di persona che ne abbia giā usufruito č legittima anche se, nel periodo intercorrente tra la precedente condanna (sospesa) e quella per la quale si invoca la applicazione dell'art. 163 c.p., egli abbia riportato condanna, per delitto, a pena pecuniaria, ovvero, per contravvenzione, a pena detentiva o pecuniaria, purché non vengano superati i limiti massimi indicati dal predetto articolo.