(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, poiché l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. presuppone che il giudice del gravame sia stato effettivamente investito della cognizione del processo, non può essere dichiarata, in sede di legittimità, la prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorso sia ritenuto affetto da inammissibilità originaria per mancanza di specificità dei motivi, invero, in tal caso, il gravame non è idoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio.