(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di due precedenti condanne, l'eventuale revoca (con una terza sentenza) del beneficio a suo tempo concesso non ripristina la posizione dell'imputato come quella di chi, avendo ottenuto per una sola volta tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire per la seconda volta, ai sensi dell'art. 164 c.p.