(massima n. 1)
Per la configurabilità dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 349 c.p. è sufficiente che il violatore dei sigilli sia colui che abbia in custodia la res, che cioè sia stato nominato custode, anche se eventualmente la nomina risulti illegittima, giacché la norma tutela il vincolo, previsto per legge, di immodificabilità della cosa per finalità pubbliche, mentre gli eventuali vizi non consentono la cosiddetta autotutela, ma devono essere fatti valere nei modi di legge.