(massima n. 1)
Non costituisce vizio di manifesta illogicitą della motivazione di un provvedimento giurisdizionale l'indicazione errata, nel testo del provvedimento, di una data di notificazione, in conseguenza di indubbio errore materiale che risulti dalla logica ricostruzione temporale della effettiva data dell'atto, implicando detto vizio una formazione della decisione del giudice, conseguente ad un iter argomentativo effetto di macroscopica violazione delle normali regole della logica giuridica, e non una mera indicazione di circostanza fattuale erroneamente risultante dal testo del provvedimento a cagione di un accertato, o immediatamente accertabile, errore materiale. (Nella fattispecie, oggetto del ricorso per cassazione era il provvedimento con il quale il Gip presso la pretura aveva dichiarato l'inammissibilitą dell'opposizione, siccome tardiva, a decreto penale di condanna: nel provvedimento di declaratoria di inammissibilitą la data di notificazione del decreto penale, opposto in data 24 dicembre 1996, risultava indicata come quella del 30 novembre 1997. Poiché il provvedimento di inammissibilitą era stato emesso dal pretore in data 18 giugno 1997 in riferimento al decreto penale di condanna emanato in data 4 settembre 1996 ed opposto il 24 dicembre 1996 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha enunciato il principio di cui in massima ritenendo evidente che la notificazione del decreto penale non poteva che essere stata effettuata in data 30 novembre 1996 e che l'indicazione della diversa data 30 novembre 1997, nel provvedimento del Gip oggetto del ricorso per cassazione, doveva pertanto ritenersi frutto di mero errore materiale).