(massima n. 1)
Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla normale e tradizionale associazione per delinquere, quando sia connotata da quei particolari elementi indicati nell'art. 416 bis c.p., dei quali il principale e imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso. Per la specifica connotazione “mafiosa” di un sodalizio, vanno coordinati i vari elementi indiziari, in una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati.