(massima n. 1)
L'omessa motivazione del provvedimento con il quale il P.M. disponga l'acquisizione del tabulato relativo al traffico telefonico di un telefono cellulare non determina l'inutilizzabilità del tabulato stesso a fini probatori, poiché l'inutilizzabilità non consegue a qualunque violazione di norme che regolano l'atto processuale, ma soltanto a quelle che consistano in un divieto di acquisizione della prova e a quelle per cui la violazione è espressamente prevista dalla legge. (Fattispecie relativa all'utilizzazione, in sede di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, di tabulati concernenti conversazioni effettuate mediante telefono cellulare).