(massima n. 1)
Qualora un componente del collegio che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione abbia in precedenza partecipato al giudizio di merito, non sussiste alcuna causa di nullità ma si configura un'ipotesi di incompatibilità la quale, stante la natura e la forma del procedimento di cui all'art. 634 c.p.p., può essere fatta valere con istanza di ricusazione solo successivamente alla pronuncia, e cioè quando, con la notifica dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità, detta causa è divenuta nota. (In applicazione di tale principio la Corte, ritenuta l'applicabilità nella specie dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ha qualificato il ricorso — con cui l'incompatibilità era stata denunciata sub specie nullitatis — come dichiarazione di ricusazione ed ha trasmesso gli atti per la decisione ad una sezione della corte di appello diversa da quella di appartenenza del giudice ricusato, secondo il disposto dell'art. 40 c.p.p.).