(massima n. 1)
La decisione del giudice di merito che abbia applicato in sentenza il condono al di fuori dei casi consentiti dalla legge può essere emendata in sede di cognizione solo attraverso il giudizio di impugnazione, attivabile dal P.M. che abbia proposto gravame. Ne consegue che, una volta che la decisione sia passata in giudicato, non è possibile, in sede di esecuzione, procedere alla revoca del beneficio in base alla constatazione dell'erronea decisione del giudice, ostandovi l'intangibilità del giudicato.