(massima n. 2)
Ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso l'intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, non può prescindere dall'intimidazione esterna, poiché elemento caratteristico dell'associazione in questione è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive; assoggettamento ed omertà devono pertanto riferirsi non ai componenti interni, essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria, ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a pericolo, in stato di soggezione di fronte alla forza dei «prevaricanti». Quanto alla diffusività di tale forza intimidatrice, essa non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale, siccome manifestazione della condotta, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice, con la conseguente necessità che di essa l'associazione si avvalga in concreto, cioè in modo effettivo.