(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 603 c.p.p. č fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessitą, che il legislatore qualifica come «assoluta» per sottolinearne l'oggettivitą e l'insuperabilitą col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della veritą del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalitą dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilitą in sede di legittimitą di una valutazione correttamente motivata.