(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato č necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. (Nella specie la S.C. ha escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l'essere assiduo frequentatore della casa in cui si consuma il reato di cessione di stupefacenti).