(massima n. 1)
La valutazione della particolare complessità del dibattimento, che giustifica la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., non può riferirsi esclusivamente alla natura del processo ed al tempo necessario per l'assunzione delle prove, ma investe necessariamente la considerazione di tutta l'attività preparatoria e strumentale che richiede l'impiego di tempi tecnici, come è quella destinata a superare esigenze di ordine logistico, sempre che queste trovino la loro origine nel procedimento specifico e non invece in problemi organizzativi e strutturali (come le carenze di organico, la pendenza di altri processi, l'indisponibilità di aree e personale per la loro trattazione) connessi all'amministrazione della giustizia in generale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima causa di sospensione dei termini di custodia l'allungamento dei tempi del dibattimento derivante dalla necessaria predisposizione di una complessa strumentazione tecnica per l'esame di un collaborante in video-conferenza, considerata indispensabile per la sicurezza delle persone).