(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, non č necessario offrire la dimostrazione della necessitā del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti č in re ipsa, onde il decreto di sequestro č sempre legittimo quando abbia ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata detta qualificazione. (Fattispecie riguardante il sequestro di un computer, che, secondo la prospettazione accusatoria, costituiva il mezzo di documentazione dei corrispettivi e delle operazioni alberghiere che l'imprenditore doveva per legge effettuare e sul quale era stata operata una cancellazione della memorizzazione di tali dati al fine di evasione fiscale).